Le opinioni

Prima di investire online verificate che la piattaforma sia autorizzata…

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Servizi e attività di investimento riconoscono la straordinaria potenza di Internet e degli strumenti di connettività in movimento. Computer, tablet e smartphone sono diventati la vetrina di chi offre opportunità apparentemente straordinarie e il nostro naso è proprio lì, a breve distanza dallo schermo su cui brillano occasioni che rischiano di ipnotizzarci.

Briganti di ogni genere hanno immediatamente individuato questa via per acchiappare i loro polli che – pur avvisati da amici, parenti e mezzi di informazione – sono pronti a farsi prendere.

Chi opera in questo settore deve essere autorizzato dalla Consob, l’Autorità che presidia il contesto e che verifica nei soggetti offerenti i necessari requisiti (patrimoniali, organizzativi…) che sono previsti dalla legge a tutela degli investitori.

Se si vogliono evitare le fregature che vengono rifilate dai soggetti non autorizzati, occorre verificare se l’interlocutore è presente negli elenchi in cui Consob rende pubblici i dati di chi è in regola.

Secondo un criterio geografico gli operatori formalmente “abilitati” possono rientrare in tre categorie: imprese di investimento mobiliare italiane (identificate con la sigla SIM), comunitarie (con succursale o in regime di libera prestazione in Italia) ed extracomunitarie (con sede in Gran Bretagna e in Paesi Terzi ed aventi o meno una “base” dalle nostre parti).

Consob – attraverso il suo sito web – consente di accertare se chi ci offre determinati servizi di trading online (operazioni su Forex, ad esempio) è in uno dei tre elenchi e in caso contrario deve subito scattare il campanello di allarme.

A fare questo delicato mestiere ci sono pure gli Istituti di Credito e a questo fine il riscontro può essere eseguito – sempre via Internet – consultando gli archivi della Banca d’Italia.

Un secondo riscontro (anche se il primo check sarebbe più che sufficiente per desistere) può essere mirato a conoscere se il soggetto è stato già segnalato alle Autorità.

La Consob mette telematicamente a disposizione del pubblico la Sezione “Avvisi ai risparmiatori” in cui sono riportate le segnalazioni da Authority estere di vigilanza, oltre che dalla stessa Consob, in cui vengono evidenziate sia le attività di tipo finanziario svolte abusivamente sia i soggetti cui tali iniziative fanno capo. Lì ci possono essere semplici avvertimenti o anche eventuali provvedimenti adottati per ordinare la cessazione di attività effettuate attraverso la Rete.

Non si pretende che il singolo (e fino ad oggi tranquillo) cittadino si trasformi in uno sbirro, ma è d’obbligo consigliare ogni precauzione e qualunque strumento si possa rivelare utilizzabile ed utile per scongiurare truffe e buggerature di ogni sorta.

Due possono essere le realtà cui rivolgersi – sempre online, niente paura – per acquisire la certezza che il proprio magari insistente interlocutore non sia un briccone. Basta consultare i siti delle entità equivalenti della Consob in Europa e a livello mondiale. Per sapere se si ha a che fare con un malfattore continentale ci si può rivolgere alla ESMA (European Securities and Markets Authority) che offre la chance di leggere la sezione “Warning and Publications for Investors”. Se il truffatore si è fatto un nome in contesto extracomunitario, il sito web della IOSCO (International Organization of Securities Commissions) ha in bella vista il servizio “Investor Protection – Investor Alerts Portal” che raccoglie segnalazioni a giro d’orizzonte.

In attesa del prossimo appuntamento con Cyber-Judo, allenatevi con questi esercizi così da affrontare con vincente serenità chi tenta di fregarvi.