Inchieste

Incentivi per chi si assicura contro i danni climatici

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di Alessandro Luongo

Dopo l’alluvione in Emilia Romagna lo scorso maggio, Maria Chiara Gadda (IV) ha presentato una proposta di legge per promuovere la cultura aziendale della prevenzione e riparazione dei danni ambientali, che punta attraverso il sistema del credito d’imposta al 20 per cento a incentivare le imprese a fare un ricorso maggiore alle polizze per danni di questo tipo.

«La prevenzione e la riparazione dei danni devono diventare, per le imprese, i pilastri di ogni politica di sostenibilità ambientale» ha commentato Lisa Casali, manager di Pool Ambiente, consorzio di coriassicurazione nato dopo il disastro ambientale di Seveso nel 1979. Nelle imprese italiane manca una vera cultura a favore della prevenzione e riparazione dei danni alle risorse naturali.

Secondo una stima di Pool Ambiente, sono meno del 2% le imprese che hanno sottoscritto una protezione specifica, con l’elevato rischio d’insolvenza, in Italia, in caso di danno climatico.

Cosa prevede, nel dettaglio, la proposta di legge nei suoi 6 articoli? In particolare, l’articolo 2 promuove il riconoscimento, per le imprese, di un credito di imposta del 20% a favore della sottoscrizione di polizze per il rischio di danno ambientale.

Lo stesso schema del credito d’imposta del 20% si applica anche a copertura delle spese sostenute dalle aziende per ottenere il riconoscimento della certificazione UNI/PdR 107:2021 “Ambiente Protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all’ambiente – Criteri tecnici per un’efficace gestione dei rischi ambientali” (art.4) che viene equiparato agli incentivi già riconosciuti per EMAS, per la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (art.3) e per gli interventi di prevenzione degli eventi di danno all’ambiente quali la manutenzione sui serbatoi interrati e sui bacini di contenimento (art. 5).

L’articolo 6 definisce invece gli oneri finanziari a carico dello Stato per l’anno 2024, pari a: 1,820 milioni di euro per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 2, a 1 milione di euro per l’attuazione dell’articolo 4 e a 2,2 milioni di euro per le disposizioni dell’articolo 5.