Inchieste

«Giusto ridurre gli adempimenti, spinta alla crescita»

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di Giorgio Costa

Bene la riforma dei contratti  a termine e gli incentivi per chi assume giovani  e bene anche la riduzione burocratica degli adempimenti per l’ingresso nel mondo del lavoro. Per Luca De Compadri, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, il decreto lavoro è in gran parte condivisibile.

Quale valutazione complessiva danno i Consulenti del Lavoro del provvedimento?

Gli interventi legislativi vanno letti in chiave positiva. Per quanto riguarda, ad esempio, l’istituto del “contratto a termine”, la scelta di superare le rigide (e difficilmente individuabili) causali del decreto dignità, per lasciare alla contrattazione collettiva la possibilità di concertare l’individuazione delle ipotesi legittimanti l’utilizzo del contratto in parola oltre i 12 mesi e sino ai 24 mesi, va decisamente nella direzione di una migliore e più corretta individuazione del termine del rapporto. Ora, le parti sociali potrebbero individuare le “specifiche esigenze” in relazione alle quali sarà ammesso il contratto a termine oltre i 12 mesi nel rispetto ad un tempo dei diritti dei lavoratori e della richiesta di flessibilità delle aziende. Il ricorso alla certificazione, previsto nelle ipotesi in cui il contratto collettivo non individui la causale specifica, sembrerebbe essere collocato in un ambito residuale e subordinato, tenendo presente che le commissioni di certificazioni deputate alla cosiddetta “bollinatura” sono tutte quelle previste dall’articolo 76 del Dlgs 276/2003.

Rimane, anche nel nuovo testo, la causale «esigenze di sostituzione di altri lavoratori». La riforma dell’istituto attribuirebbe valore alla concertazione tra le parti sociali e sarebbe sicuramente in linea con la lotta al precariato nell’ambito del rapporto di lavoro, essendo il termine delimitato nell’alveo della contrattazione collettiva, la cui funzione regolamentatrice e di controllo è indiscussa.

Il decreto è funzionale alla crescita economica?

La volontà di dare impulso al lavoro giovanile, prevedendosi un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, potrebbe avere un effetto positivo sull’occupazione. Peraltro, tale incentivo sarebbe cumulabile con quello previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. La previsione dell’incentivo contribuirebbe alla crescita economica del Paese.

Il decreto che impatto ha sulle aziende in materia lavoristica?

Va detto che nel testo del decreto legge il legislatore interviene opportunamente anche nell’ambito degli adempimenti informativi collegati all’instaurazione del rapporto di lavoro, prevedendo che alcune informative possano essere comunicate al lavoratore anche con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, sia nazionale sia aziendale, che ne disciplina le materie. Tale previsione normativa, oltre a quelle sopra menzionate, avrebbe sicuramente un impatto positivo sulla gestione dei rapporti di lavoro. Da parte loro, i Consulenti del lavoro hanno predisposto una raccolta di “semplificazioni possibili” in materia lavoristica, fiscale ed amministrativa, già consegnato alle commissioni parlamentari di riferimento. Si confida, quindi, nell’accoglimento delle legittime istanze della categoria, istanze che sono tutte indirizzate a migliorare il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino.