Inchieste

PMI in allarme: torna l’obbligo SOA per i bonus edilizi

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di Saverio Fossati

Torna, ma stavolta per restare, l’obbligo della certificazione SOA. Se ne era parlato già a inizio anno ma con la conversione in legge del Dl 21/2022 l’obbligo (articolo 10 bis) è diventato concreto. In sostanza, per i lavori di importo superiore ai 516mila euro per i quali si intenda sfruttare i principali bonus edilizi le imprese che li eseguono dovranno possedere la certificazione (quanto meno quella relativa a OG1– edilizia civile e industriale) rilasciata da una Società organismo di attestazione ufficiale.

Per le PMI è un nuovo costo, prima obbligatorio solo per i lavori pubblici. E infatti le associazioni di categoria(Cna e Confartigianato in testa) hanno già manifestato da tempo la loro contrarietà per una misura che introduce barriere burocratiche che rischiano di escludere dalla riqualificazione edilizia le micro e piccole imprese. Per Cna, oltretutto, «anche nel pubblico le SOA non hanno dimostrato particolare efficacia e non hanno alcuna utilità nel contrasto delle frodi».

Sinora l’attestazione SOA serviva solo a provare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a 150mila euro e il possesso da parte dell’impresa edile di  previsti dalla normativa in ambito di appalti pubblici. Ora questa attestazione si trasferisce al settore privato a partire dal 1° luglio 2023 ma le imprese (se non ne sono già in possesso) dovranno dimostrare di aver avviato le pratiche per ottenere l’attestazione da società autorizzate a operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Come funzionerà

In pratica, qualsiasi lavoro sopra i 516mila euro su un intero edificio condominiale (ma anche su palazzine sino a quattro unità immobiliari possedute da un unico proprietario) farà scattare l’obbligo, che riguarderà tutte le imprese appaltatrici di lavori interessati dalle agevolazioni edilizie (resta fuori il bonus facciate perché termina il 31 dicembre 2022, cioè prima del nuovo obbligo), anche quelle che sono coordinate da un general contractor.

La casistica tipica

  • Appalto sopra i 516mila euro sottoscritti dopo il 20 maggio 2022: le imprese non hanno l’obbligo di attestazione SOAfino al 31 dicembre 2022. Se però i lavori vengono eseguiti dopo il 31 dicembre 2022 l’attestazione è necessaria.

In ogni caso, sino al 30 giugno 2023 va dimostrata almeno la firma sull’accordo con una SOA allo scopo di ottenere l’attestazione; dal 1° luglio 2023, invece, è indispensabile per l’impresa aver ottenuto l’attestazione vera e propria. Altrimenti il committente non potrà cedere il credito fiscale né utilizzarlo in detrazione.

Le esclusioni

Non si forma l’obbligo di attestazione se il contratto d’appalto aveva già dato vita a lavori in esecuzione al 21 maggio 2022, così dice la norma transitoria: per dimostrarlo possono essere prodotti il verbale dell’assemblea condominiale o altri documenti che attestino senza incertezze la data di sottoscrizione del contratto d’appalto.Altro elemento importante per determinare l’obbligo è che la soglia non superi mai i 516mila euro riferita, però, a ogni singolo subappalto.

Infine, se si tratta di lavori affidati a un general contractor, la soglia dei 516mila euro riguarda le imprese appaltatrici o subappaltatrici e non la figura del general contractor. In ogni caso, per evitare equivoci, sarebbe opportuno che il committente inserisse l’indicazione del possesso dell’attestazione nel contratto d’appalto, e del resto è interesse dell’impresa renderlo noto.