La Settimana Internazionale

Etichette sostenibili: stretta UE sui parametri

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di Lorenzo Consoli

La Commissione Europea presenterà il 22 marzo prossimo una proposta di direttiva sulla fondatezza delle rivendicazioni volontarie (green claims) di sostenibilità ambientale (o rivendicazioni verdi) dei beni e servizi sul mercato unico. La proposta di direttiva, annunciata fin dal 2020, era attesa inizialmente come parte del secondo pacchetto sull’economia circolare, presentato il 30 novembre scorso, nel quadro del Green Deal europeo.

La proposta è complementare a quella della direttiva «sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche commerciali sleali e dell’informazione», che era stata presentata dalla Commissione il 30 marzo 2022, e che modifica due direttive esistenti a tutela degli interessi dei consumatori nell’Ue: la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/Ce) e la direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 2011/83/Ue).

Le rivendicazioni verdi sono diventate un importante asset di marketing e fattore di competitività sul mercato, con una proliferazione di etichette eterogenee, e diversi metodi di calcolo o modalità per determinare la sostenibilità ambientale nei diversi Paesi membri, per i quali è difficile giudicare l’affidabilità da parte di consumatori, imprese, investitori, amministrazioni pubbliche e Ong. La nuova direttiva mira ad armonizzare a livello Ue queste rivendicazioni, stabilendo delle regole dettagliate per giudicarne la fondatezza, che saranno applicate alle società operanti nel mercato unico.

Le rivendicazioni verdi verranno rese «affidabili, comparabili e verificabili».

Nel memorandum esplicativo della bozza di direttiva, la Commissione riferisce i risultati di uno studio del novembre 2020 condotto dalla rete di cooperazione delle autorità per la protezione dei consumatori, che nel 43% dei 344 casi esaminati avevano riscontrato «ragionevoli dubbi» sul fatto che le rivendicazioni di sostenibilità ambientale fossero false o ingannevoli. Inoltre, nel 57,5% dei casi non vi erano elementi sufficienti a giudicare l’accuratezza delle rivendicazioni, nella metà dei casi non era chiaro se si riferissero all’intero prodotto o solo ad alcune sue componenti, e nel 36% dei casi se riguardassero l’impresa o solo alcuni suoi prodotti. Sempre nel 2020, la stessa Commissione aveva compilato un inventario delle rivendicazioni verdi nell’Ue, concludendo che nel 40% dei casi erano infondate.

La direttiva prevede che i requisiti armonizzati per garantire la fondatezza di queste rivendicazioni verranno dettagliati dalla Commissione in un “atto delegato”, e riguarderanno l’impatto ambientale dei prodotti, la loro durabilità, la possibilità di riutilizzarli, di ripararli, di riciclarli, il loro contenuto di materiale riciclato, l’uso di contenuti naturali come le fibre, le prestazioni ambientali o di sostenibilità, la biodegradabilità, l’attenzione alla biodiversità, la neutralità in termini di emissioni, la riduzione della produzione di rifiuti. Saranno forniti anche requisiti dettagliati per la verifica e delle rivendicazioni e riguardo ai dati e le metodologie che dovranno essere usati, e verranno considerati dei modi per facilitare l’accesso ai requisiti armonizzati e il loro uso da parte delle Pmi.

Gli stati membri dovranno nominare autorità competenti per l’applicazione della direttiva, e predisporre delle procedure nazionali per verificare la fondatezza delle rivendicazioni ambientali. Una volta completate positivamente, queste procedure, dovranno produrre dei certificati attestanti il rispetto della direttiva, certificati che dovranno essere disponibili nel sistema di informazione del mercato unico Ue. Le autorità competenti degli Stati membri nomineranno dei verificatori accreditati, che dovranno essere indipendenti, e dovranno disporre del potere di accesso a qualunque documento rilevante, a tutti i dati e le informazioni relativi a possibili violazioni della direttiva, e di avviare indagini o procedimenti di propria iniziativa per proibire o far cessare le violazioni.  A questo fine potranno imporre sanzioni agli operatori di mercato, o esigere che intraprendono le azioni appropriate.

Le autorità competenti dovranno valutare in modo diligente e imparziale tutti i reclami, da parte del pubblico o di portatori di interesse su possibili rivendicazioni ambientali infondate, e avviare tutti i passi necessari, comprese ispezioni e audizioni delle organizzazioni responsabili, per verificare le accuse. Gli stati membri dovranno conferire ai tribunali o alle autorità amministrative i poteri di avviare le opportune procedure civili.