La Settimana Internazionale

Rinnovabili: la Ue taglia i tempi sui permessi

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di Lorenzo Consoli

Già in vigore il nuovo regolamento del Consiglio Ue, approvato in via definitiva a fine dicembre, che istituisce un quadro temporaneo per accelerare notevolmente le procedure autorizzative e l’ulteriore diffusione di progetti di energia rinnovabile.

Il regolamento ha introdotto misure urgenti e mirate destinate a tecnologie e tipi di progetti specifici che hanno il maggiore potenziale di diffusione rapida e il minore impatto sull’ambiente.

Alcune di queste misure sono di portata generale: l’introduzione di una presunzione relativa d’interesse pubblico prevalente per i progetti di energia rinnovabile; l’introduzione di chiarimenti sull’ambito di applicazione di alcune direttive ambientali; la semplificazione del quadro di autorizzazione per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, in modo da concentrarsi sugli effetti delle modifiche o delle estensioni rispetto al progetto iniziale.

Altre misure riguardano tecnologie specifiche, come la concessione di autorizzazioni in tempi molto più rapidi per le apparecchiature per l’energia solare su strutture esistenti, l’installazione di apparecchiature per l’energia solare su piccola scala, con una capacità fino a 50 kW, il potenziamento dei vecchi impianti di produzione di energia rinnovabile (compreso l’eolico), e l’installazione di pompe di calore. La procedura autorizzativa per le apparecchiature di energia solare non dovrà superare i tre mesi. Per i progetti di energia solare su strutture artificiali esistenti non sarà previsto l’obbligo di effettuare una valutazione specifica dell’impatto ambientale. L’installazione di apparecchiature per l’energia solare con una capacità fino a 50 kW, anche per le persone che producono energia solare per il proprio consumo, beneficerà di un accordo tacito (silenzio-assenso) dopo un mese dall’applicazione, a condizione che non vi siano problemi di sicurezza, stabilità e affidabilità della rete.

Un termine massimo di sei mesi è previsto per la procedura autorizzativa dei progetti di revisione della potenza, incluse tutte le valutazioni ambientali. Se la revisione della potenza comporta un aumento fino al 15% della capacità dell’impianto di produzione, le connessioni alla rete saranno consentite entro tre mesi. Questa disposizione è particolarmente rilevante per le installazioni di energia eolica a terra che raggiungeranno la fine della normale vita operativa di 20 anni.

Sono previste scadenze di un mese per l’installazione di pompe di calore con capacità inferiore a 50 MW, e di tre mesi per le pompe di calore geotermiche. Per alcune categorie di pompe di calore, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa semplice notifica. Gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture per motivi di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, interessi della difesa nazionale o della sicurezza.

La pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili saranno considerati di interesse pubblico prevalente. Questi progetti potranno quindi beneficiare di una valutazione con procedura semplificata per una serie di obblighi ambientali previsti dalle direttive Ue pertinenti. Gli Stati membri avranno comunque la possibilità di limitare queste disposizioni a determinate parti del loro territorio e a determinati tipi di tecnologie o progetti. Il tempo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o sottoposti a revisione della potenza non sarà conteggiato entro i termini previsti per la procedura autorizzativa.

Il regolamento era stato proposto dalla Commissione il 9 novembre scorso, a norma dell’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che riguarda le situazioni di emergenza: nei prossimi mesi le imprese energetiche europee potrebbero avere serie difficoltà a riempire gli impianti di stoccaggio del gas per l’inverno prossimo, vista l’alta probabilità di una diminuzione o addirittura di un azzeramento dei flussi di gas da gasdotti in arrivo nell’Unione dalla Russia, e vista l’attuale volatilità dei prezzi dell’energia.

Il regolamento resterà in vigore per 18 mesi, trascorsi i quali la Commissione valuterà l’opportunità di prorogarlo.