La Settimana Politica

Il nuovo regolamento UE sugli imballaggi inguaia l’Italia

Scritto il

A cura di Lorenzo Consoli

La Commissione europea presenterà il 30 novembre, salvo sorprese, un nuovo regolamento Ue sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggi, che indicherà una serie di nuovi obiettivi obbligatori per i produttori e i distributori. Gli obiettivi riguardano la riduzione della produzione di rifiuti e il ri-uso di alcuni tipi di contenitori come bottiglie e lattine, la minimizzazione in origine degli imballaggi, il contenuto minimo di materiale riciclato nelle loro composizione, la responsabilità dei produttori, le riciclabilità dei materiali nella progettazione.

La Commissione vuole riaffermare e rendere più vincolante la “gerarchia” Ue dei modi di gestione dei rifiuti, che privilegia la prevenzione e il ri-uso rispetto al riciclaggio, il quale deve essere preferito a sua volta all’incenerimento nei termovalorizzatori, e, come ultima opzione, alla messa in discarica.

I rischi per la filiera del riciclo italiana

La bozza di regolamento è già stata fortemente criticata in Italia: Confindustria e il MiTE, il ministero per la Transizione Ecologica, temono che privilegiare il ri-uso rischi di compromettere la filiera italiana del riciclo, che ha dato finora risultati eccellenti. L’Italia, infatti, ricicla oggi il 73% dei rifiuti da imballaggi prodotti nel Paese, e ha quindi superato abbondantemente l’obiettivo del 65% assegnatole dalla direttiva attualmente in vigore, che doveva essere raggiunto entro il 2025.

A questo successo, tuttavia, non corrisponde né una riduzione della generazione dei rifiuti da imballaggi, né lo sviluppo del ri-uso (laddove appropriato), che permette di risparmiare energia e materie prime. D’altra parte, secondo uno studio d’impatto della Commissione, in tutta l’Ue le norme in vigore non sono riuscite a conseguire gli obiettivi previsti: dal 2009 al 2019, i rifiuti da imballaggio non solo non sono diminuiti, ma sono aumentati del +19%, più del Pil complessivo dell’Unione. Inoltre, il riciclo è diventato in certi casi più difficile a causa dei materiali impiegati per gli imballaggi, per la cui produzione, d’altra parte, spesso non si fa abbastanza ricorso a materiali riciclati.

Per risolvere questi problemi, la Commissione ha deciso di proporre un regolamento, con applicazione diretta in tutta l’Ue, per sostituire la direttiva (che consente più flessibilità da parte degli Stati membri) attualmente in applicate agli imballaggi.

Il nuovo regolamento Ue sugli imballaggi

La proposta della Commissione prevede innanzitutto (art.63) un obiettivo generale per il riciclaggio del 65%, in peso, di tutti i rifiuti da imballaggio entro il 2025, con sotto-obiettivi specifici per materiale:

  • legno 25%
  • plastica e alluminio 50%
  • vetro e metalli ferrosi 70%
  • carta e cartone 75%.

Entro il 2030, l’obiettivo generale passerà al 70%, con sotto-obiettivi per materiale del:

  • 30% per il legno;
  • 55% plastica;
  • 60% alluminio;
  • 75% vetro;
  • 80% metalli ferrosi;
  • 85% carta e cartone.

Inoltre, entro l’inizio del 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere “progettati per essere riciclati”, in base a criteri che saranno definiti entro il 2027. L’art.7 prevede che dall’inizio del 2030 gli imballaggi in plastica contengano una percentuale minima del 25% (e del 50% per le bottiglie) di componenti riciclate, che dovrà poi aumentare al 50% (e 65% per bottiglie) per il 2040.

L’art. 55 fissa degli obiettivi generali obbligatori per ridurre i rifiuti pro capite generati dagli imballaggi: la riduzione rispetto ai dati del 2018 dovrà essere del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040.

Entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento, le bustine di tè, le cialde di caffè, le etichette adesive poste su frutta e verdura, e le buste di bioplastica ultraleggere dovranno essere compostabili e smaltite in impianti industriali di compostaggio. Entro l’inizio del 2030, ogni singolo imballaggio dovrà essere ridotto alle dimensioni minime possibili in peso e volume. Il consumo annuale dei sacchetti di plastica leggeri dovrà essere limitato a 40 pro capite entro la fine del 2025 (art.30).

L’art. 27 prevede poi una serie di condizioni affinché siano riutilizzabili i contenitori di bevande calde o fredde per l’asporto nei dispositivi di rifornimento o ricarica dei liquidi.

La proposta prevede infine (art.61) la creazione entro l’inizio del 2028 di sistemi di deposito cauzionale per le bottiglie di plastica monouso e per le lattine fino a 3 litri di capacità (ma non se contengono vino o prodotti lattiero-caseari), e raccomanda che siano istituiti sistemi simili anche per le bottiglie di vetro monouso e i cartoni per bevande.